Art. 2179 c.c.
Morte di una delle parti
[1]La soccida non si scioglie per la morte del soccidante.
[2]In caso di morte del soccidario si osservano, in quanto applicabili, nei riguardi degli eredi le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 2158.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva