Art. 218 c.c. — Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge
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[1]La comunione si opera di diritto anche quando nell'atto di acquisto non ne e' fatta menzione.
[2]Ciascuno dei coniugi, trattandosi di immobili, ha facolta' di fare eseguire la relativa trascrizione nei registri immobiliari.
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