Art. 218 c.c.Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge

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[1]La comunione si opera di diritto anche quando nell'atto di acquisto non ne e' fatta menzione.

[2]Ciascuno dei coniugi, trattandosi di immobili, ha facolta' di fare eseguire la relativa trascrizione nei registri immobiliari.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art218 · fonte su Normattiva