Art. 2186 c.c.Nozione e norme applicabili

[1]Si ha rapporto di soccida anche quando il bestiame e' conferito dal soccidario e il soccidante conferisce il terreno per il pascolo.

[2]In tal caso il soccidario ha la direzione dell'impresa e al soccidante spetta il controllo della gestione.

[3]Si osservano inoltre le disposizioni dell'art. 2184 e, in quanto applicabili, quelle dettate per la soccida semplice.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2186 · fonte su Normattiva