Art. 2203 c.c.
Preposizione institoria
[1]E' institore colui che e' preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale.
[2]La preposizione puo' essere limitata all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa.
[3]Se sono preposti piu' institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva