Gli articoli 2196 e 2197 stabiliscono le modalità dell'iscrizione, e cioè i limiti di tempo e gli elementi da indicare: precisamente, l'art. 2196 contiene le norme relative all'iscrizione dell'impresa e il successivo art. 2197 quelle relative all'iscrizione delle sedi secondarie. L'art. 2198 si limita a disciplinare l'obbligo dell'iscrizione dei provvedimenti relativi all'esercizio di un'impresa commerciale da parte del minore emancipato o dell'inabilitato ovvero nell'interesse del minore non emancipato o dell'interdetto, mentre la disciplina dei relativi provvedimenti di autorizzazione e di revoca è stata trasportata in sede più adatta (articoli 320, 371, 397, 424 e 425). L'art. 2199 stabilisce l'obbligo dell'imprenditore di indicare negli atti e nella corrispondenza, che si riferiscono all'impresa, il registro delle imprese presso il quale è iscritto, onde assicurare ai terzi facile conoscenza dell'ufficio presso il quale viene effettuata tutta la pubblicità relativa all'impresa. Gli articoli su citati si riferiscono agli imprenditori individuali, dato che l'iscrizione delle società nel registro delle imprese è regolata dalle disposizioni dei titoli V e VI (art. 2200, secondo comma).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 906
In una separata sezione sono raggruppate le disposizioni particolari per gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale intesa nel senso dell'art. 2195, distinte in tre paragrafi relativi rispettivamente alla rappresentanza, alla tenuta della contabilità e all'insolvenza. Ho tenuto a precisare (art. 2203) che anche nel sistema del nuovo codice, come già era nel codice di commercio, l'institore è considerato con riferimento alle imprese commerciali. Questa precisazione e le ragioni che altrove ho svolto mi hanno indotto a trasferire dal libro delle obbligazioni in questa sede la disciplina degli institori, procuratori e commessi dell'imprenditore.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 907
L'institore può essere preposto anche all'esercizio di un ramo particolare dell'impresa (art. 2203, secondo comma); se la preposizione riguarda più persone, ciascuno degli institori può agire separatamente qualora la procura non disponga diversamente (art. 2203, terzo comma; cfr. art. 1716, secondo comma). Confermato il principio della pubblicità della procura (art. 2206, primo comma), che va fatta mercè la sola iscrizione nel registro delle imprese, se ne è ricavata la logica conseguenza che la mancanza di pubblicità fa presumere generale la rappresentanza conferita all'institore (art. 2206, secondo comma). Poteri ampi, quindi, che includono anche la legittimazione processuale attiva e passiva (art. 2204, secondo comma); ma questi poteri non si estendono al compimento di atti di disposizione, i quali per la loro portata esorbitano indubbiamente dall'attività che è propria dell'institore (art. 2204, primo comma). Maggiori poteri devono risultare da un espresso conferimento. Anche la modificazione e la revoca della procura devono essere iscritte nel registro delle imprese (art. 2207, primo comma). Devono essere pubblicate altresì la revoca o la limitazione della procura non pubblicata, perchè la certezza dei rapporti rappresenta, specialmente in questa materia, un vantaggio di fronte a cui può giustificarsi una deroga (se deroga c'è) al rigore del sistema. La mancanza di pubblicazione della revoca o della limitazione implica l'onere del preponente, che voglia opporle al terzo, di dare la prova che questi le conosceva al momento della conclusione dell'affare (art. 2207, secondo comma); così è rimasto unificato il sistema degli effetti della pubblicità nella preposizione institoria, perchè, anche per l'art. 2206, secondo comma, se la procura non è pubblicata, ogni limitazione agli ampi poteri che ne derivano non può essere opposta ai terzi che l'ignoravano al momento della conclusione dell'affare. L'institore deve far conoscere che tratta per il preponente (art. 2208). Se a questo obbligo contravviene, egli è tenuto personalmente; ma il terzo può agire anche contro il preponente per gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa cui l'institore è preposto. Il diritto del terzo verso il preponente è stato in tal caso mantenuto, per la considerazione che non sarebbe giusto eliminare la responsabilità del preponente quando l'atto dell'institore rientra tra quelli che quest'ultimo poteva compiere per il preponente stesso. Manca, nella disciplina data al rapporto institorio, la disposizione dell'art. 372 cod. comm. circa il divieto di concorrenza. Ma la disposizione è rimasta assorbita, per gli institori come per gli altri rappresentanti dell'imprenditore, dall'art. 2105 concernente tutti coloro che collaborano nell'impresa in posizione subordinata; ai quali, senza eccezione, è fatto obbligo di astenersi, sia dal trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore, sia dal diffondere notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa e dall'usarne in modo da poter recare a questa pregiudizio. La sanzione comminata dall'art. 372 cod. comm., implicante il diritto del preponente di ritenere per sè i profitti conseguiti con gli atti vietati, oltre ad essere inapplicabile nei casi di esercizio per conto di terzi dell'attività vietata, è apparsa eccessiva e soprattutto priva di una conveniente giustificazione. È rimasto pure escluso ogni accenno separato al rappresentante di case estere (art. 376 cod. comm.) perchè questi è una figura particolare di institore.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 908