Art. 2203 c.c.Preposizione institoria

[1]E' institore colui che e' preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale.

[2]La preposizione puo' essere limitata all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa.

[3]Se sono preposti piu' institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2203 · fonte su Normattiva