Art. 2206 c.c.
Pubblicita' della procura
[1]La procura con sottoscrizione del preponente autenticata deve essere depositata per l'iscrizione presso il competente ufficio del registro delle imprese.
[2]In mancanza dell'iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva