Art. 2210 c.c.
Poteri dei commessi dell'imprenditore
[1]I commessi dell'imprenditore, salve le limitazioni contenute nell'atto di conferimento della rappresentanza, possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati.
[2]Non possono tuttavia esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna, ne' concedere dilazioni o sconti che non sono d'uso, salvo che siano a cio' espressamente autorizzati.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva