Art. 222 c.c.Amministrazione affidata alla moglie

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In caso di lontananza o di altro impedimento del marito, la moglie puo' essere autorizzata dal tribunale, quando e' necessario nell'interesse della comunione dei beni, ad assumere temporaneamente l'amministrazione di questi beni e, nei casi di necessita' o utilita' evidente, puo' anche essere autorizzata a compiere atti di alienazione, con le cautele che il tribunale creda di stabilire.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art222 · fonte su Normattiva