Art. 224 c.c. — Obbligazioni contratte dal marito e dalla moglie
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[1]I beni della comunione rispondono anche di tutte le obbligazioni del marito successive alla costituzione della comunione, e di quelle contratte dalla moglie nello stesso periodo ai sensi dell'articolo precedente.
[2]Non rispondono, invece, delle obbligazioni, sia del marito sia della moglie, anteriori alla costituzione della comunione, restando ai creditori la facolta' di agire sui beni del loro debitore, anche se il godimento di essi e' stato conferito nella comunione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva