Art. 2248 c.c.Comunione a scopo di godimento

La comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o piu' cose e' regolata dalle norme del titolo VII del libro III.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2248 · fonte su Normattiva