Art. 2249 c.c.Tipi di societa'

[1]Le societa' che hanno per oggetto l'esercizio di una attivita' commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo.

[2]Le societa' che hanno per oggetto l'esercizio di una attivita' diversa sono regolate dalle disposizioni sulla societa' semplice, a meno che i soci abbiano voluto costituire la societa' secondo uno degli altri tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo.

[3]Sono salve le disposizioni riguardanti le societa' cooperative e quelle delle leggi speciali che per l'esercizio di particolari categorie d'imprese prescrivono la costituzione della societa' secondo un determinato tipo.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2249 · fonte su Normattiva