Art. 2257 c.c. — Amministrazione disgiuntiva
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[1]Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della societa' spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.
[2]Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a piu' soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta.
[3]La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 16 marzo 2019 · versione 0 su Normattiva