Art. 2293 c.c.
Norme applicabili
La societa' in nome collettivo e' regolata dalle norme di questo capo e, in quanto queste non dispongano, dalle norme del capo precedente.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Apro la norma…
Norme applicabili
La societa' in nome collettivo e' regolata dalle norme di questo capo e, in quanto queste non dispongano, dalle norme del capo precedente.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
FALLIMENTO - ESTENSIONE DEL FALLIMENTO AL SOCIO RECEDUTO - RIMEDI PERCHE' POSSA EVITARLA - MANCATA PREVISIONE, NON ESSENDO CONSENTITO AL SOCIO RECEDUTO DI FORMULARE AUTONOMA PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO E NEPPURE DI PARTECIPARE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI PER L'ESAME DI PROPOSTE PRESENTATE DA ALTRI - QUESTIONE IMPLICANTE SCELTE DISCREZIONALI RIMESSE AL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA'.
Puo' essendo legittima la estensione del fallimento della societa' ai soci receduti, in quanto egualmente ed illimitatamente responsabili per le obbligazioni contratte durante la vigenza del loro stato di soci, e percio' incidenti sullo stato di insolvenza della societa', non v' ha dubbio che le attuali norme che regolano il fallimento creano una disparita' di trattamento fra i soci attuali della societa' e i soci receduti, laddove non prevedono alcun rimedio, a favore di questi ultimi, per evitare tale estensione, dato che al socio receduto non e' consentito di formulare, ne' prima, ne' a quanto sembra, dopo la dichiarazione del fallimento, una propria proposta di concordato preventivo, e neppure di partecipare all'assemblea dei soci per l'esame di proposte di concordato preventivo presentate da altri. Tuttavia, nella gamma delle sussistenti possibilita', la scelta del rimedio piu' efficace spetta necessariamente alla discrezionalita' del legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 147, 160 e 161 del r. d. 16 marzo 1942, n. 267, in correlazione agli artt. 2269, 2290, 2293 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).
Riguarda ancheart. 2290 Codice civileart. 161 Legge fallimentareart. 2269 Codice civile
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2293 · fonte su Normattiva
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.