Art. 2307 c.c.
Proroga della societa'
[1]Il creditore particolare del socio puo' fare opposizione alla proroga della societa', entro tre mesi dalla iscrizione della deliberazione di proroga nel registro delle imprese.
[2]Se l'opposizione e' accolta, la societa' deve, entro tre mesi dalla notificazione della sentenza, liquidare la quota del socio debitore dell'opponente.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva