Art. 2307 c.c.Proroga della societa'

[1]Il creditore particolare del socio puo' fare opposizione alla proroga della societa', entro tre mesi dalla iscrizione della deliberazione di proroga nel registro delle imprese.

[2]Se l'opposizione e' accolta, la societa' deve, entro tre mesi dalla notificazione della sentenza, liquidare la quota del socio debitore dell'opponente.

[3]In caso di proroga tacita ciascun socio puo' sempre recedere dalla societa', dando preavviso a norma dell'art. 2285, e il creditore particolare del socio puo' chiedere la liquidazione della quota del suo debitore a norma dell'art. 2270.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2307 · fonte su Normattiva