Art. 2309 c.c. — Pubblicazione della nomina dei liquidatori
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[1]La deliberazione dei soci o la sentenza che nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro quindici giorni dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese.
[2]I liquidatori devono altresi' depositare presso lo stesso ufficio le loro firme autografe.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 9 dicembre 2000 · versione 0 su Normattiva