Art. 2328 c.c. — Atto costitutivo
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[1]La societa' deve costituirsi per atto pubblico. L'atto costitutivo deve indicare:
- 1)il cognome e il nome, il nome del padre, il domicilio, la cittadinanza e la razza dei soci, e il numero delle azioni sottoscritte da ciascuno di essi;
- 2)la denominazione, la sede della societa' e le eventuali sedi secondarie;
- 3)l'oggetto sociale;
- 4)l'ammontare del capitale sottoscritto e versato;
- 5)il valore nominale e il numero delle azioni e se queste sono nominative o al portatore;
- 6)il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura;
- 7)le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;
- 8)la partecipazione agli utili eventualmente accordata ai promotori o ai soci fondatori;
- 9)il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della societa';
- 10)il numero dei componenti il collegio sindacale;
- 11)la durata della societa'.
[2]Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della societa', anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo e deve essere a questo allegato.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 10 novembre 1944 · versione 0 su Normattiva