Art. 2328 c.c. — Atto costitutivo
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[1]La societa' deve costituirsi per atto pubblico. L'atto costitutivo deve indicare: ((1) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonche' il numero delle azioni sottoscritte da ciascuno di essi;))
- 2)la denominazione, la sede della societa' e le eventuali sedi secondarie;
- 3)l'oggetto sociale;
- 4)l'ammontare del capitale sottoscritto e versato;
- 5)il valore nominale e il numero delle azioni e se queste sono nominative o al portatore;
- 6)il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura;
- 7)le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;
- 8)la partecipazione agli utili eventualmente accordata ai promotori o ai soci fondatori;
- 9)il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della societa';
- 10)il numero dei componenti il collegio sindacale;
- 11)la durata della societa'. ((12) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della societa'.))
[2]Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della societa', anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo e deve essere a questo allegato.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 287
3Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 287 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Restano inoltre abrogati, in conformita' dell'art. 1 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, gli articoli 1, terzo comma, 91, 155 secondo comma, 292, 342, 348 ultimo comma e 404 ultimo comma del Codice civile, nonche' il riferimento alla razza contenuto negli articoli 2196 n. 1, 2295 n. 1, 2328 n. 1, 2475 n. 1, 2518 n. 1, dello stesso Codice".
Testo vigente dal 5 marzo 1986 al 1 gennaio 2004 · versione 77 su Normattiva