Art. 2328 c.c.Atto costitutivo

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[1]((La societa' puo' essere costituita per contratto o per atto unilaterale.

[2]L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:

  • 1)il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonche' il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi;
  • 2)la denominazione e il comune ove sono poste la sede della societa' e le eventuali sedi secondarie;
  • 3)l'attivita' che costituisce l'oggetto sociale;
  • 4)l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato;
  • 5)il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalita' di emissione e circolazione;
  • 6)il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura;
  • 7)le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;
  • 8)i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori;
  • 9)il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della societa';
  • 10)il numero dei componenti il collegio sindacale;
  • 11)la nomina dei primi amministratori e sindaci e, quando previsto, del soggetto al quale e' demandato il controllo contabile;
  • 12)l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della societa';
  • 13)la durata della societa' ovvero, se la societa' e' costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potra' recedere.

[3]Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della societa', anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 287

3

Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 287 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Restano inoltre abrogati, in conformita' dell'art. 1 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, gli articoli 1, terzo comma, 91, 155 secondo comma, 292, 342, 348 ultimo comma e 404 ultimo comma del Codice civile, nonche' il riferimento alla razza contenuto negli articoli 2196 n. 1, 2295 n. 1, 2328 n. 1, 2475 n. 1, 2518 n. 1, dello stesso Codice".

Testo vigente dal 1 gennaio 2004 al 29 febbraio 2004 · versione 177 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2328 · fonte su Normattiva