Art. 2329 c.c.Condizioni per la costituzione

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Per procedere alla costituzione della societa' e' necessario:

  • 1)che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;
  • 2)che siano rispettate le previsioni degli articoli 2342 e 2343 relative ai conferimenti;
  • 3)che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della societa', in relazione al suo particolare oggetto.

Testo vigente dal 1 gennaio 2004 al 30 settembre 2008 · versione 177 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2329 · fonte su Normattiva