Art. 2329 c.c. — Condizioni per la costituzione
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Per procedere alla costituzione della societa' e' necessario:
- 1)che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;
- 2)che siano rispettate le previsioni degli articoli 2342 e 2343 relative ai conferimenti;
- 3)che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della societa', in relazione al suo particolare oggetto.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004 al 30 settembre 2008 · versione 177 su Normattiva