Art. 2329 c.c.Condizioni per la costituzione

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[1]Per procedere alla costituzione della societa' e' necessario:

  • 1)che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;
  • 2)che siano versati presso un istituto di credito almeno i tre decimi dei conferimenti in danaro;
  • 3)che sussistano le autorizzazioni governative e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della societa', in relazione al suo particolare oggetto.

[2]((Le somme depositate a norma del n. 2 del comma precedente non possono essere consegnate agli amministratori se non provano l'avvenuta iscrizione della societa' nel registro delle imprese. L'istituto di credito e' responsabile nei confronti della societa' e dei terzi per l'inosservanza del presente divieto.

[3]Se entro un anno dal deposito l'iscrizione non ha avuto luogo, le somme di cui al comma precedente devono essere restituite ai sottoscrittori.))

Testo vigente dal 5 marzo 1986 al 1 gennaio 2004 · versione 77 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2329 · fonte su Normattiva