Art. 2329 c.c. — Condizioni per la costituzione
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[1]Per procedere alla costituzione della societa' e' necessario:
- 1)che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;
- 2)che siano versati presso un istituto di credito almeno i tre decimi dei conferimenti in danaro;
- 3)che sussistano le autorizzazioni governative e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della societa', in relazione al suo particolare oggetto.
[2]((Le somme depositate a norma del n. 2 del comma precedente non possono essere consegnate agli amministratori se non provano l'avvenuta iscrizione della societa' nel registro delle imprese. L'istituto di credito e' responsabile nei confronti della societa' e dei terzi per l'inosservanza del presente divieto.
[3]Se entro un anno dal deposito l'iscrizione non ha avuto luogo, le somme di cui al comma precedente devono essere restituite ai sottoscrittori.))
Testo vigente dal 5 marzo 1986 al 1 gennaio 2004 · versione 77 su Normattiva