Art. 2330 c.c. — Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della societa'
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[1]Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro venti giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329.
[2]Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio puo' provvedervi a spese della societa'.
[3]L'iscrizione della societa' nel registro delle imprese e' richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarita' formale della documentazione, iscrive la societa' nel registro.
[4]Se la societa' istituisce sedi secondarie, si applica l'articolo 2299.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004 al 13 febbraio 2019 · versione 177 su Normattiva