Art. 2336 c.c. — Stipulazione e deposito dell'atto costitutivo
Eseguito quanto e' prescritto nell'articolo precedente, gli intervenuti all'assemblea, in rappresentanza anche dei sottoscrittori assenti, stipulano l'atto costitutivo, che deve essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2330.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004, tuttora in vigore · versione 177 su Normattiva