Art. 2336 c.c. — Stipulazione e deposito dell'atto costitutivo
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Eseguito quanto e' prescritto nell'articolo precedente, gli intervenuti all'assemblea, in rappresentanza anche dei sottoscrittori assenti, stipulano l'atto costitutivo, che deve essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'art. 2330.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004 · versione 0 su Normattiva