Art. 2338 c.c.Obbligazioni dei promotori

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[1]I promotori sono solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni assunte per costituire la societa'.

[2]La societa' e' tenuta a rilevare i promotori dalle obbligazioni assunte e a rimborsare loro le spese sostenute, sempreche' siano state necessarie per la costituzione della societa' o siano state approvate dall'assemblea.

[3]Se per qualsiasi ragione la societa' non si costituisce, i promotori non possono rivalersi verso i sottoscrittori delle azioni.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2338 · fonte su Normattiva