Art. 2338 c.c. — Obbligazioni dei promotori
[1]I promotori sono solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni assunte per costituire la societa'.
[2]La societa' e' tenuta a rilevare i promotori dalle obbligazioni assunte e a rimborsare loro le spese sostenute, sempre che siano state necessarie per la costituzione della societa' o siano state approvate dall'assemblea.
[3]Se per qualsiasi ragione la societa' non si costituisce, i promotori non possono rivalersi verso i sottoscrittori delle azioni.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004, tuttora in vigore · versione 177 su Normattiva