Art. 2347 c.c. — Indivisibilita' delle azioni
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[1]Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprieta' di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.
[2]Se il rappresentante comune non e' stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla societa' a uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.
[3]I comproprietari dell'azione rispondono solidalmente delle obbligazioni da essa derivanti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004 · versione 0 su Normattiva