Art. 2354 c.c. — Titoli azionari
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[1]Le azioni devono indicare:
- 1)la denominazione, la sede e la durata della societa';
- 2)la data dell'atto costitutivo e della sua iscrizione, e l'ufficio del registro delle imprese dove la societa' e' iscritta;
- 3)il loro valore nominale e l'ammontare del capitale sociale;
- 4)l'ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate;
- 5)i diritti e gli obblighi particolari ad esse inerenti.
[2]Le azioni devono essere sottoscritte da uno degli amministratori. E' valida la sottoscrizione mediante riproduzione meccanica della firma, purche' ((autenticata)).
[3]Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai certificati provvisori che si distribuiscono ai soci prima dell'emissione dei titoli definitivi.
Testo vigente dal 9 dicembre 2000 al 1 gennaio 2004 · versione 153 su Normattiva