Art. 2354 c.c.Titoli azionari

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[1]Le azioni devono indicare:

  • 1)la denominazione, la sede e la durata della societa';
  • 2)la data dell'atto costitutivo e della sua iscrizione, e l'ufficio del registro delle imprese dove la societa' e' iscritta;
  • 3)il loro valore nominale e l'ammontare del capitale sociale;
  • 4)l'ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate;
  • 5)i diritti e gli obblighi particolari ad esse inerenti.

[2]Le azioni devono essere sottoscritte da uno degli amministratori. E' valida la sottoscrizione mediante riproduzione meccanica della firma, purche' ((autenticata)).

[3]Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai certificati provvisori che si distribuiscono ai soci prima dell'emissione dei titoli definitivi.

Testo vigente dal 9 dicembre 2000 al 1 gennaio 2004 · versione 153 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2354 · fonte su Normattiva