Art. 2354 c.c. — Titoli azionari
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[1]I titoli possono essere nominativi o al portatore, a scelta del socio, se lo statuto o le leggi speciali non ((stabiliscono)) diversamente.
[2]Finche' le azioni non siano interamente liberate, non possono essere emessi titoli al portatore.
[3]I titoli azionari devono indicare:
- 1)la denominazione e la sede della societa';
- 2)la data dell'atto costitutivo e della sua iscrizione e l'ufficio del registro delle imprese dove la societa' e' iscritta;
- 3)il loro valore nominale o, se si tratta di azioni senza valore nominale, il numero complessivo delle azioni emesse, nonche' l'ammontare del capitale sociale;
- 4)l'ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate;
- 5)i diritti e gli obblighi particolari ad essi inerenti.
[4]I titoli azionari devono essere sottoscritti da uno degli amministratori. E' valida la sottoscrizione mediante riproduzione meccanica della firma.
[5]Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai certificati provvisori che si distribuiscono ai soci prima dell'emissione dei titoli definitivi.
[6]Sono salve le disposizioni delle leggi speciali in tema di strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati.
[7]Lo statuto puo' assoggettare le azioni alla disciplina prevista dalle leggi speciali di cui al precedente comma.
Testo vigente dal 29 febbraio 2004 al 24 settembre 2016 · versione 179 su Normattiva