Art. 2354 c.c.Titoli azionari

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[1]I titoli possono essere nominativi o al portatore, a scelta del socio, se lo statuto o le leggi speciali non stabiliscano diversamente.

[2]Finche' le azioni non siano interamente liberate, non possono essere emessi titoli al portatore.

[3]I titoli azionari devono indicare:

  • 1)la denominazione e la sede della societa';
  • 2)la data dell'atto costitutivo e della sua iscrizione e l'ufficio del registro delle imprese dove la societa' e' iscritta;
  • 3)il loro valore nominale o, se si tratta di azioni senza valore nominale, il numero complessivo delle azioni emesse, nonche' l'ammontare del capitale sociale;
  • 4)l'ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate;
  • 5)i diritti e gli obblighi particolari ad essi inerenti.

[4]I titoli azionari devono essere sottoscritti da uno degli amministratori. E' valida la sottoscrizione mediante riproduzione meccanica della firma.

[5]Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai certificati provvisori che si distribuiscono ai soci prima dell'emissione dei titoli definitivi.

[6]Sono salve le disposizioni delle leggi speciali in tema di strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati.

[7]Lo statuto puo' assoggettare le azioni alla disciplina prevista dalle leggi speciali di cui al precedente comma.

Testo vigente dal 1 gennaio 2004 al 29 febbraio 2004 · versione 177 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2354 · fonte su Normattiva