Art. 2359 c.c.Societa' controllate e societa' collegate

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[1]Le societa' non possono investire, nemmeno parzialmente, il proprio capitale in azioni della societa' che esercita il controllo su di esse o di altre societa' controllate dalla medesima.

[2]Sono considerate societa' controllate quelle in cui un'altra societa' possiede un numero di azioni tale de assicurarle la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie, o quelle che, in virtu' di particolari vincoli contrattuali, sono sotto l'influenza dominante di altra societa'.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 9 giugno 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2359 · fonte su Normattiva