Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Concordato fallimentare - Proposta concorrente di terzo - Creditore proponente e società correlate - Diritto di voto e computo delle maggioranze - Art. 127, commi 5 e 6, l. fall. - Applicazione estensiva - Conflitto d'interessi - Esclusione. · FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - VOTO In genere.
In tema di concordato fallimentare, quando vi sia una proposta concorrente presentata da un terzo, l'applicazione estensiva dell'art. 127, commi 5 e 6, l.fall. consente al creditore proponente e alle società ad esso correlate (controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo) di esercitare il diritto di voto e di essere computati nella maggioranza, non configurandosi alcun conflitto d'interessi.
Cass. civ. n. 2258/2026Sez. 1Rv. 677593-01
Precedenti: 673365-01, 660702-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE Rapporto di controllo ex art. 2359 c.c. - “Imprese del gruppo” - Artt. 80 e ss. del d.lgs. n. 270 del 1999 - Applicabilità - Condizioni.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di estensione dell'amministrazione straordinaria di cui agli artt. 80 e ss. del d.lgs. n. 270 del 1999, se la quota di partecipazione è tale da configurare un rapporto di "controllo" ai sensi dell'art. 2359 c.c., le imprese considerate sono, per ciò solo, "imprese del gruppo" e ciò benché, in ambito consortile, la capogruppo possa rappresentare uno strumento di servizio alle imprese partecipanti.
Cass. civ. n. 19965/2025Sez. 1Rv. 675241-01
Riguarda ancheart. 80 d.lgs. 270/1999
Precedenti: 634643-01
SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE Responsabilità per abuso di direzione unitaria - Presupposto necessario - Presunzione ex art. 2497 sexies c.c. - Onere probatorio della parte interessata - Contenuto.
In tema di responsabilità per abuso di direzione unitaria, presupposto necessario della tutela risarcitoria ex art. 2497 c.c. è l'esercizio di un'attività di direzione e coordinamento di società, che si presume, in base all'art. 2497 bis c.c., salvo prova contraria, nell'ipotesi in cui la società madre sia tenuta al consolidamento dei bilanci delle società figlie o, comunque, le controlli ai sensi dell'art 2359 c.c., circostanze queste ultime che devono essere dimostrate dalla parte a favore della quale è prevista la presunzione.
Cass. civ. n. 19943/2025Sez. 1Rv. 675239-01
Riguarda ancheart. 2497 Codice civile
Precedenti: 671470-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE Procedura di riduzione del personale ex artt. 4 e 24 l. n. 223 del 1991 - Riallocazione ex art. 1, commi 563 - 568, l. n. 147 del 2013 - Enti controllanti - Nozione - Fattispecie.
Ai fini della procedura di riallocazione del personale in eccedenza di società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 1, commi 563 - 568, della l. n. 147 del 2013 - prodromica e strettamente collegata a quella di riduzione del personale ex artt. 4 e 24 della l. n. 223 del 1991 -, la nozione di ente controllante, tenuto ad espletarla, va desunta, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 33 del 2013 (ratione temporis applicabile), dalla disciplina dell'art. 2359 c.c., che impone di apprezzare non soltanto la percentuale numerica della partecipazione azionaria in capo all'ente pubblico ma anche l'esercizio di poteri di ingerenza e condizionamento, sia tramite i voti esercitati sia in virtù di particolari vincoli contrattuali, potendo la situazione di controllo atteggiarsi anche in termini di controllo congiunto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che Regione Lazio e Roma Capitale non fossero tenuti alla riallocazione di un dipendente di Fiera di Roma s.r.l. per il sol fatto che nella stessa detenevano partecipazioni di minoranza, senza valutare se fosse previsto un potere di nomina dei vertici aziendali o dei componenti degli organi sociali).
Cass. civ. n. 10224/2025Sez. LRv. 674825-01
Riguarda ancheart. 1 legge 147/2013art. 4 legge 223/1991art. 24 legge 223/1991art. 11 d.lgs. 33/2013
Precedenti: 580688-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).