Art. 2386 c.c. — Sostituzione degli amministratori
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[1]Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o piu' amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Gli amministratori cosi' nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.
[2]Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perche' provveda alla sostituzione dei mancanti.
[3]Gli amministratori nominati dall'assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
[4]Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la sostituzione dei mancanti deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale puo' compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004 · versione 0 su Normattiva