Art. 2391 c.c. — Interessi degli amministratori
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[1]L'amministratore, che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello della societa', deve darne notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale, e deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa.
[2]In caso d'inosservanza, l'amministratore risponde delle perdite che siano derivate alla societa' dal compimento dell'operazione.
[3]La deliberazione del consiglio, qualora possa recare danno alla societa', puo', entro tre mesi dalla sua data, essere impugnata dagli amministratori assenti o dissenzienti e dai sindaci se, senza il voto dell'amministratore che doveva astenersi, non si sarebbe raggiunta la maggioranza richiesta. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004 · versione 0 su Normattiva