Art. 2409-ter c.c. — Funzioni di controllo contabile
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[1]Il revisore o la societa' incaricata del controllo contabile:
- a)verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicita' almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilita' sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b)verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- c)esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.
[2]La relazione sul bilancio e' depositata presso la sede della societa' a norma dell'articolo 2429.
[3]Il revisore o la societa' incaricata del controllo contabile puo' chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e puo' procedere ad ispezioni; documenta l'attivita' svolta in apposito libro, tenuto presso la sede della societa' o in luogo diverso stabilito dallo statuto, secondo le disposizioni dell'articolo 2421, terzo comma.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004 al 12 aprile 2007 · versione 177 su Normattiva