Art. 2409-ter c.c. — Funzioni di controllo contabile
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 aprile 2007 al 7 aprile 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Il revisore o la societa' incaricata del controllo contabile:
- a)verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicita' almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilita' sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b)verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- c)esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.
[2]((La relazione comprende:
- a)un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla societa';
- b)una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;
- c)un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo e' conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;
- d)eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;
- e)un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.
[3]Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.
[4]La relazione e' datata e sottoscritta dal revisore.))174
[5]La relazione sul bilancio e' depositata presso la sede della societa' a norma dell'articolo 2429.
[6]Il revisore o la societa' incaricata del controllo contabile puo' chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e puo' procedere ad ispezioni; documenta l'attivita' svolta in apposito libro, tenuto presso la sede della societa' o in luogo diverso stabilito dallo statuto, secondo le disposizioni dell'articolo 2421, terzo comma.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32
174Il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dalla data successiva a quella della sua entrata in vigore."
Testo vigente dal 12 aprile 2007 al 7 aprile 2010 · versione 204 su Normattiva