Art. 2411 c.c. — Diritti degli obbligazionisti
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[1]La deliberazione dell'assemblea deve essere, a cura del notaio o degli amministratori, depositata entro trenta giorni presso l'ufficio del registro delle imprese. Alla deliberazione devono essere allegate le eventuali autorizzazioni richieste.
[2]Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, ordina l'iscrizione nel registro delle imprese.
[3]Il decreto del tribunale e' soggetto a reclamo davanti alla corte di appello entro trenta giorni dalla comunicazione.
[4]La deliberazione non puo' essere eseguita se non dopo l'iscrizione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 9 dicembre 2000 · versione 0 su Normattiva