Art. 2415 c.c.Assemblea degli obbligazionisti

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[1]L'assemblea degli obbligazionisti delibera:

  • 1)sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
  • 2)sulle modificazioni delle condizioni del prestito;
  • 3)sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;
  • 4)sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
  • 5)sugli altri oggetti d'interesse comune degli obbligazionisti. L'assemblea e' convocata dagli amministratori o dal rappresentante degli obbligazionisti, quando lo ritengono necessario, o quando ne e' fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti.

[2]Si applicano all'assemblea degli obbligazionisti le disposizioni relative all'assemblea straordinaria dei soci. Per la validita' delle deliberazioni sull'oggetto indicato nel n. 2 di questo articolo e' necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la meta' delle obbligazioni emesse e non estinte.

[3]La societa', per le obbligazioni da essa eventualmente possedute, non puo' partecipare alle deliberazioni.

[4]All'assemblea degli obbligazionisti possono assistere gli amministratori ed i sindaci.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2415 · fonte su Normattiva