Art. 2415 c.c.Assemblea degli obbligazionisti

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2004 al 17 luglio 2012. Leggi il testo vigente →

[1]L'assemblea degli obbligazionisti delibera:

  • 1)sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
  • 2)sulle modificazioni delle condizioni del prestito;
  • 3)sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;
  • 4)sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
  • 5)sugli altri oggetti d'interesse comune degli obbligazionisti.

[2]L'assemblea e' convocata dagli amministratori o dal rappresentante degli obbligazionisti, quando lo ritengono necessario, o quando ne e' fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti.

[3]Si applicano all'assemblea degli obbligazionisti le disposizioni relative all'assemblea straordinaria dei soci e le sue deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la validita' delle deliberazioni sull'oggetto indicato nel primo comma, numero 2, e' necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la meta' delle obbligazioni emesse e non estinte.

[4]La societa', per le obbligazioni da essa eventualmente possedute, non puo' partecipare alle deliberazioni.

[5]All'assemblea degli obbligazionisti possono assistere gli amministratori ed i sindaci.

Testo vigente dal 1 gennaio 2004 al 17 luglio 2012 · versione 177 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2415 · fonte su Normattiva