Art. 2420-ter c.c. — Delega agli amministratori
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 marzo 1986 al 1 gennaio 2004. Leggi il testo vigente →
[1]L'atto costitutivo puo' attribuire agli amministratori la facolta' di emettere in una o piu' volte obbligazioni, anche convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della societa' nel registro delle imprese.
[2]Tale facolta' puo' essere attribuita anche mediante modificazione dell'atto costitutivo, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.
[3]Il verbale della deliberazione degli amministratori di emettere obbligazioni deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto a norma dell'articolo 2411.
Testo vigente dal 5 marzo 1986 al 1 gennaio 2004 · versione 77 su Normattiva