Art. 243 c.c.Prova contraria

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La prova contraria puo' darsi con tutti i mezzi atti a dimostrare che il reclamante non e' figlio della donna che egli pretende di avere per madre, oppure che non e' figlio del marito della madre, quando risulta provata la maternita'.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 7 febbraio 2014 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art243 · fonte su Normattiva