Art. 242 c.c. — Principio di prova per iscritto
Articolo abrogato dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.
Abrogato dal 7 febbraio 2014 · versione 262 su Normattiva
Articolo abrogato dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.
Abrogato dal 7 febbraio 2014 · versione 262 su Normattiva
2 versioni dal 1942
Collegamenti
Art. 2717 — Valore probatorio di altre copie
Le copie rilasciate da pubblici ufficiali fuori dei casi contemplati dagli articoli precedenti hanno l'efficacia di un principio di prova per iscritto.…
Art. 155-quinquies
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154…
Art. 2724 — Eccezioni al divieto della prova testimoniale
La prova per testimoni e' ammessa in ogni caso: 1) quando vi e' un principio di prova per iscritto: questo e' costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale e' diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile…
Art. 155-quater
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154…
Art. 1918 — Gestione finanziaria della Cassa di previdenza delle Forze armate
I proventi dei contributi di cui all'articolo 1916 e ogni altra attivita' di gestione finanziaria, eccedenti la quota necessaria al pagamento dell'indennita' supplementare e dell'assegno speciale di cui agli articoli 1914 e 1915, sono impiegati in acquisto di …
Art. 155-ter
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Nell'art. 237, relativo ai fatti costitutivi del possesso di stato di figlio legittimo, il nuovo testo chiarisce che i tre elementi tradizionali (nomen, traclaius, fama) devono sussistere congiuntamente perchè s'abbia la prova del rapporto di filiazione. I rilievi sulle disposizioni di questa sezione, quali erano concepite nel progetto sono stati in massima parte accolti. Non si è creduto di poter convenire nella proposta di sostituire nel capoverso dell'art. 238, la dizione «nessuno può muovere controversia» all'altra «non si può contestare la legittimità», poichè quest'ultima sembra rispondere meglio, dal punto di vista terminologico alla qualificazione dell'azione, indicata nella sezione successiva come azione di contestazione di legittimità. Parimenti è sembrata più precisa nell'art. 241 l'espressione «genitori ignoti», anzichè quella «genitori incerti». In quest'ultimo articolo, che fissa le condizioni per l'ammissibilità della prova testimoniale in ordine all'azione di reclamo di legittimità è stato soppresso l'accenno ai «fatti già certi», contenuto nel corrispondente art. 248 del progetto definitivo, e ciò per troncare le incertezze sorte sotto l'impero del codice del 1865. Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo di legittimità.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 138
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art242 · fonte su Normattiva