Art. 2436 c.c. — Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni
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[1]Le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo devono essere depositate e iscritte a norma del primo, secondo e terzo comma dell'art. 2411.
[2]Le modificazioni dell'atto costitutivo, fino a che non sono iscritte, non possono essere opposte ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 25 febbraio 1970 · versione 0 su Normattiva