Art. 2436 c.c. — Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni
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[1]Deposito iscrizione e pubblicazione delle modificazioni
[2]Le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo devono essere depositate ed iscritte a norma del primo, secondo e terzo comma dell'art. 2411 ((...)).
[3]Dopo ogni modifica dell'atto costitutivo o dello statuto deve essere depositato nel registro delle imprese ((...)) il testo integrale dello atto modificato nella sua redazione aggiornata. 16
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1127
16Il D.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1127, ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che "La disposizione dell'art. 2436, comma secondo, del codice civile si applica alle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto successive alla data di entrata in vigore del presente decreto. In mancanza di tali modifiche la disposizione predetta deve essere osservata entro il 31 dicembre 1970."
Testo vigente dal 9 dicembre 2000 al 1 gennaio 2004 · versione 153 su Normattiva