Art. 2436 c.c.Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 febbraio 1970 al 9 dicembre 2000. Leggi il testo vigente →

[1](( Le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo devono essere depositate ed iscritte a norma del primo, secondo e terzo comma dell'art. 2411 e pubblicate nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata.

[2]Dopo ogni modifica dell'atto costitutivo o dello statuto deve essere depositato nel registro delle imprese e pubblicato nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata il testo integrale dello atto modificato nella sua redazione aggiornata.)) 16

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1127

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Il D.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1127, ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che "La disposizione dell'art. 2436, comma secondo, del codice civile si applica alle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto successive alla data di entrata in vigore del presente decreto. In mancanza di tali modifiche la disposizione predetta deve essere osservata entro il 31 dicembre 1970."

Testo vigente dal 25 febbraio 1970 al 9 dicembre 2000 · versione 25 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2436 · fonte su Normattiva