Art. 2449 c.c. — Societa' con partecipazione dello Stato o di enti pubblici
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[1]Gli amministratori, quando si e' verificato un fatto che determina lo scioglimento della societa', non possono intraprendere nuove operazioni. Contravvenendo a questo divieto, essi assumono responsabilita' illimitata e solidale per gli affari intrapresi.
[2]Essi devono, nel termine di trenta giorni, convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione.
[3]Gli amministratori sono responsabili della conservazione dei beni sociali fino a quando non ne hanno fatto consegna ai liquidatori.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 25 febbraio 1970 · versione 0 su Normattiva