Art. 282
[1]Autorizzazione per la costituzione di una societa' finanziaria
[2]Art. 29, legge numero 588/1962. Per promuovere ed assistere le iniziative industriali conformi al piano e ai programmi, sia direttamente che attraverso la partecipazione al capitale delle imprese, e' autorizzata la costituzione di una societa' finanziaria per azioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2461 del codice civile. Alla sottoscrizione del capitale della societa' e dei successivi aumenti possono concorrere la Regione autonoma della Sardegna - che puo' avvalersi anche degli stanziamenti previsti dal presente capo, nella misura stabilita dal piano - enti economici e finanziari ed istituti di credito e di assicurazione, che abbiano la natura di enti pubblici o di diritto pubblico, anche in deroga a divieti statutari, nonche' - in misura non eccedente il 49 per cento dell'intero capitale sociale - singoli o societa' private. Alla Regione e' riservata la nomina di almeno meta' dei componenti del consiglio di amministrazione, ed in complesso alla Regione e agli enti pubblici o di diritto pubblico la nomina di tre quarti di tali componenti. Il presidente del consiglio di amministrazione e' scelto tra i componenti la cui nomina e' riservata alla Regione. Il bilancio annuale della societa' finanziaria, chiuso il 31 dicembre di ogni anno, viene presentato, insieme alle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, alla Regione per l'approvazione entro il 31 gennaio successivo.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva