Art. 2449 c.c. — Societa' con partecipazione dello Stato o di enti pubblici
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[1]Gli amministratori, quando si e' verificato un fatto che determina lo scioglimento della societa', non possono intraprendere nuove operazioni. Contravvenendo a questo divieto, essi assumono responsabilita' illimitata e solidale per gli affari intrapresi.
[2]Essi devono, nel termine di trenta giorni, convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione.
[3]Gli amministratori sono responsabili della conservazione dei beni sociali fino a quando non ne hanno fatto consegna ai liquidatori.
[5]Nei casi previsti dai numeri 1, 2, 4 e 6 dell'art. 2448 deve essere depositata ed iscritta nel registro delle imprese ((...)) la deliberazione del consiglio di amministrazione che accerta il verificarsi di una causa di scioglimento.
[6]Nel caso previsto dal n. 3 dell'art. 2448 deve essere iscritto e pubblicato a norma del comma precedente il decreto del presidente del tribunale che, su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci accerti l'impossibilita' di funzionamento o la continuata inattivita' dell'assemblea.
[7]Nel caso previsto dall'art. 2448, secondo comma, il provvedimento dell'autorita' governativa e la sentenza dichiarativa di fallimento devono, a cura degli amministratori, entro ((trenta giorni)) dalla comunicazione del provvedimento o dalla pubblicazione della sentenza, essere depositati in copia autentica per la iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese ((...)).
Testo vigente dal 9 dicembre 2000 al 1 gennaio 2004 · versione 153 su Normattiva