Art. 2450 c.c. — Amministratori e sindaci nominati dallo Stato o da enti pubblici
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004. Leggi il testo vigente →
[1]La nomina dei liquidatori spetta all'assemblea, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo.
[2]L'assemblea delibera con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria.
[3]Nel caso previsto dal n. 3 dell'art. 2448, o quando la maggioranza prescritta non e' raggiunta, la nomina dei liquidatori e' fatta con decreto dal presidente del tribunale su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci.
[4]I liquidatori possono essere revocati dall'assemblea con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria o, quando sussiste una giusta causa, dal tribunale su istanza dei soci, dei sindaci o del pubblico ministero.
[5]Le disposizioni del primo, secondo e terzo comma si applicano anche alla sostituzione dei liquidatori.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004 · versione 0 su Normattiva