Art. 2450 c.c. — Amministratori e sindaci nominati dallo Stato o da enti pubblici
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[1]Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso in cui la legge o lo statuto attribuisca allo Stato o a enti pubblici, anche in mancanza di partecipazione azionaria, la nomina di uno o piu' amministratori o sindaci o componenti del consiglio di sorveglianza, salvo che la legge disponga diversamente.
[2]Qualora uno o piu' sindaci siano nominati dallo Stato, il presidente del collegio sindacale deve essere scelto tra essi.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004 al 12 aprile 2007 · versione 177 su Normattiva